Art. 5.

      1. Lo Stato interviene in supporto delle Forze dell'ordine, delle associazioni di categoria dei gestori e delle aziende petrolifere al fine dell'istituzione di un osservatorio permanente per gli eventi criminosi a danno delle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante che permetta anche, attraverso le stesse Forze dell'ordine, l'immediata comunicazione a tutti i gestori della avvenuta rapina con segnalazione dei dati disponibili sull'identità degli autori del reato.